Molti costruttori si sono adeguati a tale obbligo con grande anticipo proponendole di serie già anni prima e si sono via via affermate, oltre che come un elemento funzionale, anche come un elemento di design, caratterizzando talvolta l'intero frontale del veicolo.
Oggi, a distanza di tempo, ci sono però ancora dubbi circa il loro utilizzo per cui è bene fare chiarezza, trattandosi di dispositivi particolarmente importanti ai fine della sicurezza stradale. Costruiamo allora un piccolo vademecum in proposito.
CHE COSA SONO
Si tratta di luci supplementari che si accendono automaticamente all'avvio del motore.
A CHE COSA SERVONO
Non hanno lo scopo di illuminare frontalmente al veicolo ma di renderlo maggiormente visibile ed identificabile da parte degli altri utilizzatori della strada.
DOVE SONO
Sono siti nella parte frontale del veicolo e possono essere integrati nei gruppi ottici anteriori oppure collocati esternamente ad essi.
PERCHE' UTILIZZARLE
Rispetto ai tradizionali fari anabbaglianti assicurano un assorbimento energetico inferiore e dunque un minore consumo di carburante. Inoltre si sostituiranno più di rado le lampade degli anabbaglianti.
QUANDO SI USANO
Si usano di giorno al posto degli anabbaglianti laddove è obbligatorio l'uso di quest'ultimi ossia fuori dai centri abitati.
A titolo di chiarezza e completezza riportiamo l'articolo del Codice della Strada che regolamenta tale tematica:
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli. (2)
1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168 (1).
QUANDO NON SI USANO
Non si usano nei casi in cui è espressamente riportato l'obbligo di utilizzo degli anabbaglianti. Tali casi sono indicati nell'articolo 153 del Codice della Strada:
Art. 153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti. (1)