venerdì 25 luglio 2014

Uso delle luci diurne

A partire dal 7 febbraio 2011 tutte le automobili di nuova omologazione devono essere equipaggiate di serie con le luci diurne che si accendono automaticamente all'avvio del motore.
Molti costruttori si sono adeguati a tale obbligo con grande anticipo proponendole di serie già anni prima e si sono via via affermate, oltre che come un elemento funzionale, anche come un elemento di design, caratterizzando talvolta l'intero frontale del veicolo.
Oggi, a distanza di tempo, ci sono però ancora dubbi circa il loro utilizzo per cui è bene fare chiarezza, trattandosi di dispositivi particolarmente importanti ai fine della sicurezza stradale. Costruiamo allora un piccolo vademecum in proposito.

CHE COSA SONO

Si tratta di luci supplementari che si accendono automaticamente all'avvio del motore.

A CHE COSA SERVONO

Non hanno lo scopo di illuminare frontalmente al veicolo ma di renderlo maggiormente visibile ed identificabile da parte degli altri utilizzatori della strada.  

DOVE SONO 

Sono siti nella parte frontale del veicolo e possono essere integrati nei gruppi ottici anteriori oppure collocati esternamente ad essi.

PERCHE' UTILIZZARLE

Rispetto ai tradizionali fari anabbaglianti assicurano un assorbimento energetico inferiore e dunque un minore consumo di carburante. Inoltre si sostituiranno più di rado le lampade degli anabbaglianti.

QUANDO SI USANO

Si usano di giorno al posto degli anabbaglianti laddove è obbligatorio l'uso di quest'ultimi ossia fuori dai centri abitati.
A titolo di chiarezza e completezza riportiamo l'articolo del Codice della Strada che regolamenta tale tematica:

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli. (2)

1.  I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori,  motocicli,  tricicli  e  quadricicli,  quali   definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c),  e paragrafo 3, lettera b), della direttiva  2002/24/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante  la  marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione,  i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa  e  le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma  1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono  essere utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le  luci  di  marcia  diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.  

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168 (1). 

QUANDO NON SI USANO

Non si usano nei casi in cui è espressamente riportato l'obbligo di utilizzo degli anabbaglianti. Tali casi sono indicati nell'articolo 153 del Codice della Strada:

Art. 153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti. (1) 



Calcolo del Bollo

Chiunque possieda un'auto sa che annualmente deve provvedere al pagamento della tassa automobilistica o bollo ma magari non tutti sanno che c'è un comodo strumento online per calcolarne il relativo importo. A metterlo a disposizione è direttamente l'Agenzia delle Entrate.

Ci sono due modalità di calcolo: in base alla potenza massima del motore (in kW) o in base alla targa del veicolo. In questo secondo caso verranno inoltre visualizzate una serie di informazioni aggiuntive, tra cui la classe ambientale (Euro) di appartenenza. Nota quest'ultima si può ad esempio verificare se il proprio veicolo rispetta i requisiti di accesso in una data zona a traffico limitato (ZTL), quale può essere l'Area C di Milano.

Il calcolo del bollo è molto semplice. Il primo passo è quello di scegliere la modalità di calcolo (in base alla targa o ai kW) tramite questo link. A questo punto una volta inseriti i (pochi) dati richiesti si accederà direttamente alla pagina dei risultati.
Il mio consiglio è quello di eseguire il calcolo in base alla targa del veicolo in modo tale da avere piena certezza circa la correttezza dell'importo visualizzato.

Inoltre è anche possibile eseguire l'interrogazione dei pagamenti effettuati al fine di verificare se la propria posizione tributaria sia in regola o meno. Questa funzione però è disponibile solo per poche regioni.